LABA SRL laboratorio analisi & consulenze ambiente - sicurezza - qualità
LABA SRL laboratorio analisi & consulenze ambiente - sicurezza - qualità

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. ORDINE E CONFERMA D’ORDINE

1.1 Il contratto di fornitura del servizio si perfeziona al momento dell’accettazione per iscritto della proposta d’ordine da parte di LABA S.r.l.  – di seguito la Società - con l’invio della conferma d’ordine ovvero quando il committente renderà sottoscritta per accettazione la proposta d’ordine della Società.

1.2 La Società avrà diritto di non accettare la proposta d’ordine in virtù della propria insindacabile politica aziendale senza obbligo di darne comunicazione scritta al committente e senza che ciò comporti alcun diritto in capo al committente di chiedere il risarcimento di danni, indennità o simili.

1.3 Il contratto è regolato esclusivamente dalle presenti condizioni generali e da quelle particolari contenute nella proposta d’ordine della Società sottoscritta per accettazione dal committente ovvero nella conferma d’ordine della Società. Tali condizioni regolano tutte le prestazioni ed i rapporti intercorrenti fra il committente e la Società in forza del presente contratto.

1.4 Eventuali modificazioni, integrazioni e sostituzioni delle condizioni generali di contratto e/o di quelle particolari contenute nella proposta d'ordine sottoscritta per accettazione dal committente o nella conferma d’ordine della Società dovranno avvenire, ai fini della loro validità, esclusivamente per iscritto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Oggetto del contratto è esclusivamente quanto indicato nella proposta d’ordine sottoscritta per accettazione dal committente o nella conferma d’ordine della Società con espressa esclusione di ogni diversa ed ulteriore prestazione.

2.2 E’ onere del committente descrivere dettagliatamente il servizio richiesto tra le seguenti tipologie: a)  consulenza in ambito AMBIENTALE (a mero titolo esemplificativo assistenza nella predisposizione e presentazione della dichiarazione annuale rifiuti, nella tenuta dei registri di carico e scarico, nell’applicazione di leggi e normative nel settore di gestione dei rifiuti, nella presentazione di pratiche presso enti pubblici preposti al rilascio di specifiche autorizzazioni, redazione e/o revisione dei documenti aziendali utili o necessari in relazione ai vari adempimenti richiesti o alle misure da adottare etc); b) consulenza in materia di SICUREZZA (consultazioni e/o pareri, orali o scritti; visite e sopralluoghi presso le sedi operative; valutazione dei rischi, analisi, valutazione e segnalazione degli adempimenti da effettuare o misure da adottare, etc); c) di sistemi di GESTIONE DELLA QUALITA'; d) CORSI DI FORMAZIONE; e) ANALISI DI LABORATORIO.

2.3 E’ onere del committente indicare il termine di esecuzione ed il luogo in cui deve essere effettuato il servizio nonché ogni dato e/o documento e/o esperienza e/o informazione tecnica utile e/o necessaria per l’esecuzione del contratto.

2.4 Il committente riconosce che il termine iniziale e/o finale di fornitura del servizio, laddove espressi nella proposta d’ordine, hanno natura meramente indicativa.

2.5 La Società, pertanto, avrà diritto di anticipare ovvero posticipare detti termini in tutti i casi in cui la fornitura del servizio non dovesse risultare possibile, anche per cause indipendenti dalla sua volontà, incluse la causa di forza maggiore ed il caso fortuito.

2.6 Il committente nei casi previsti al precedente art. 2.5 non avrà diritto di agire per la risoluzione del contratto né di pretendere il risarcimento di alcun danno, indennità, rimborsi o simili.

3. SERVIZI DI CONSULENZA AMBIENTALE E DI SICUREZZA

3.1 I servizi di consulenza in materia ambientale e di sicurezza hanno ad oggetto, sulla base della normativa vigente nell’ambito del campo di applicazione richiesto, lo studio, l’analisi e l’elaborazione dei dati e delle informazioni che verranno forniti dal committente il quale si assume la responsabilità della loro veridicità e completezza. Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società nel caso in cui il committente fornisca dati incompleti e/o inveritiere.

3.2 Nello svolgimento del servizio richiesto la Società si limiterà ad affiancare il committente, senza alcuna ingerenza e potere decisionale sugli aspetti organizzativi, tecnici o strutturali dell’attività di quest’ultimo.

3.3 Il personale della Società non potrà in alcun caso intervenire direttamente a supporto del personale del committente in attività operative, tecniche e/o amministrative né utilizzare le attrezzature di quest’ultimo per lo svolgimento del servizio.

3.4 Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Società nel caso in cui dovessero essere rilevate e sanzionate dall’Autorità di Sorveglianza eventuali errori e/o carenze e/o omissioni riconducibili direttamente o indirettamente all’organizzazione e gestione del committente.

4. CORSI DI FORMAZIONE

4.1 La Società si occuperà dell’organizzazione dei corsi di formazione chiesti dal committente, individuando la sede e le date di svolgimento, mettendo a disposizione i docenti, fornendo tutto il materiale necessario e rilasciando l’attestato di partecipazione al termine.

4.2 La Società si riserva il diritto di annullare un corso di formazione già programmato anche per cause non imputabili alla stessa. L'eventuale annullamento comporta unicamente la restituzione delle quote di partecipazione eventualmente corrisposte dal committente, il quale non avrà diritto di pretendere ulteriori indennizzi o rimborsi di alcun tipo. La Società avrà cura di comunicare anche tramite posta elettronica l’annullamento del corso con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, fatto salvo quanto previsto al seguente art. 4.3 per le ipotesi di annullamento dovute a causa di forza maggiore.

4.3 La Società, ivi inclusi i suoi docenti/collaboratori professionali, non sarà considerata responsabile di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a causa di forza maggiore. Con tale termine si intendono tutti quegli eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile, che, malgrado gli interventi di prevenzione e contenimento, la Società non poteva evitare e/o controllare in guisa da impedire parzialmente o totalmente l’esecuzione del contratto. Al verificarsi di uno dei suddetti eventi la Società avrà cura di comunicarlo tempestivamente per iscritto al committente, proponendo a quest’ultimo eventuali nuove date di svolgimento del corso. Il committente potrà scegliere se accettare la data alternativa proposta oppure recedere dal contratto con diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate. Qualora i predetti eventi si verificassero in un momento tale da impedirne, di fatto, la loro comunicazione con debito preavviso (ad es. qualche ora prima dell’inizio del corso), la Società si limiterà a restituire esclusivamente l’importo pagato per il corso, con esclusione di qualsivoglia altra indennità, rimborso e danno, ivi incluse le spese di viaggio sostenute dal committente.

5. ANALISI DI LABORATORIO

5.1 Qualora il committente incarichi la Società di effettuare analisi di laboratorio, ogni attività, procedura o metodica dalla creazione del campione da analizzare (c.d. campionamento), alla sua conservazione e al suo trasporto presso il laboratorio indicato verrà effettuata a carico e sotto la responsabilità dello stesso committente. E’ facoltà della Società affidare, in tutto o in parte, a terzi – di cui comunicare il nominativo -l’esecuzione delle analisi di laboratorio richieste dal committente.

5.2 Su richiesta del committente la Società potrà fornire indicazioni sulle procedure, tecniche e metodo di campionamento, di conservazione e di trasporto a seconda della tipologia del materiale e sulla base della normativa vigente.

5.3 Previo accordo sul corrispettivo da versare, il committente potrà chiedere alla Società di eseguire direttamente l’attività di campionamento, di conservazione e di trasporto del materiale da analizzare. In tal caso il Committente ha l’obbligo di informarla dei rischi connessi all’accesso ai locali o alle aree interessate alle operazioni di campionamento, garantendo le condizioni di sicurezza al personale che interverrà, nonché di ottenere il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessari per lo svolgimento di tali operazioni e la responsabilità della corretta esecuzione delle medesime rimarrà in capo alla Società. 

5.4 Il committente prende atto che la Società effettuerà le analisi richieste se i campioni consegnati rispetteranno i seguenti requisiti minimi:

- MATRICE ACQUE

PARAMETRO

CONTENITORE

TRASPORTO

QUANTITA’

Acque destinate al consumo umano

Sterile: vetro/plastica

Refrigerazione (+2C - +8C)

1000 ml

Acqua di piscina

Sterile: vetro/plastica

Refrigerazione: (+2C - +8C)

1000 ml

Acque sanitarie (ricerca legionella)

Sterile: vetro/ plastica

Refrigerazione (+2C - +8C)

1000 ml

Acque di scarico

Vetro / plastica

Refrigerazione (+2C - +8C)

2000 ml

 

-MATRICE: TERRENI FANGHI RIFIUTI AMIANTO

PARAMETRO

CONTENITORE

TRASPORTO

QUANTITA’

Rifiuti

Sacchetto plastica / barattolo plastica

Ambiente

1000 g

Fanghi di depurazione

Sacchetto plastica / barattolo vetro/plastica

Ambiente

1000 g

Terreni agricoli

Sacchetto plastica / barattolo vetro/plastica

Ambiente

1000 g

Terre da scavo

Barattolo vetro/plastica

Refrigerazione (+2C - +8C)

1000 g

Amianto

Sacchetto plastica doppio

Ambiente

50 g

 

5.5 Qualora il campione consegnato si discosti dalle condizioni di accettazione di cui al precedente art.5.4 il committente potrà comunque richiedere alla Società di effettuare le analisi, sollevando quest’ultima da ogni responsabilità. In tal caso nel rapporto di prova che verrà consegnato dalla Società evidenzierà la circostanza, specificando i risultati che possono essere stati influenzati dallo scostamento dai predetti parametri e declinando ogni responsabilità in merito.

5.6 Il committente ha l’obbligo di fornire alla Società tutte le informazioni su eventuali rischi inerenti al materiale da sottoporre ad analisi, indicando espressamente le modalità per la gestione e la manipolazione del campione. Il committente è altresì tenuto a dichiarare - se ne è a conoscenza – se il campione da analizzare riguarda materiale oggetto di procedimenti giudiziari, civili o penali, ovvero se è oggetto di procedura da parte degli organi di controllo.

5.7 Il committente è tenuto a comunicare alla Società tutte le informazioni necessarie per la corretta individuazione delle procedure analitiche da applicare (scopo dell’indagine, provenienza del campione, condizioni ambientali di campionamento etc.), indicando i parametri da ricercare, integrandoli eventualmente con quelli suggeriti dalla Società.

5.8 Il committente delega alla Società la scelta dei metodi di prova da utilizzare tra quelli normalizzati o richiesti dalla normativa vigente o dagli usi comuni a seconda della matrice e del prodotto da analizzare ovvero tra quelli interni sviluppati e validati dal laboratorio incaricato di effettuare l’analisi.

5.9 Nel rapporto di prova che verrà rilasciato viene indicato il metodo di prova scelto ed impiegato per l’analisi.

5.10 Il committente prende atto che i risultati ed i rapporti di prova che verranno rilasciati dalla Società al termine delle analisi si riferiscono al campione analizzato.

5.11 La Società non assume qualsivoglia responsabilità in merito alla rappresentatività del campione rispetto alla totalità del materiale da cui è prelevato a meno che il prelievo sia stato effettuato dalla medesima secondo un piano di campionamento dalla stessa definito ed approvato.

5.12 Tutte le interpretazioni, i giudizi, i pareri ed i confronti riportati nei rapporti di prova sono espressi sempre con riferimento ai parametri ricercati.

5.13 La Società rilascia dichiarazioni di conformità a determinati limiti o specifiche sulla base delle regole decisionali indicate dalla normativa di riferimento o dall’utente della misurazione. Qualora le regole decisionali non siano espresse nel rilasciare le dichiarazioni di conformità la Società non tiene in considerazione l’incertezza di misura.

5.14 E’ espressamente vietato al committente sia la riproduzione parziale dei rapporti di prova o delle dichiarazioni di conformità rilasciate dalla Società, sia la riproduzione comunque volta a distorcere e/ falsare in qualsiasi modo i risultati ottenuti.

5.15 La Società conserva i campioni ricevuti dal committente secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche.

5.16 Dopo l’esecuzione delle analisi richieste i campioni o ciò che residua vengono conservati per tre giorni se si tratta di alimenti o altri materiali deperibili e per dieci giorni se si tratta di materiale non deperibile con decorrenza dalla data di consegna del rapporto di prova.

5.17 Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente art. 5.14 il committente autorizza sin d’ora la Società allo smaltimento dei campioni o ciò che residua, a meno che ne abbia previamente ed espressamente concordato per iscritto la restituzione.

5.18 Eventuali contro campioni vengono conservati dalla Società secondo modalità volte a garantire il mantenimento delle loro caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche per un periodo che le parti devono previamente concordare per iscritto al termine del quale la Società è autorizzata allo smaltimento dei medesimi.

5.19 I rapporti di prova che vengono rilasciati al termine delle analisi, tutta la documentazione raccolta nel corso dell’intero processo di analisi ivi compresa quella relativa ai prelievi dei campioni e ai dati grezzi relativi alle prove (quaderni di laboratorio, fogli di lavoro, registrazioni strumentali etc) vengono conservati in copia presso la Società per un periodo di tempo di 48 mesi con decorrenza dalla consegna del rapporto di prova al committente. Qualora quest’ultimo sia interessato alla conservazione della documentazione per un periodo più lungo deve previamente concordarlo per iscritto con la Società e pattuirne il corrispettivo.

5.20 Qualora il committente si renda inadempiente agli obblighi di cui al precedente art.5.6 lo stesso sarà responsabile per ogni danno causato a persone e/o cose derivante dalla mancata adeguata informazione, con particolare riguardo per la salute e la sicurezza del personale della Società.

6. MATERIALE - DOCUMENTAZIONE

6.1 La Società garantisce di essere l’unica autrice e l’esclusiva proprietaria di tutto il materiale e dei documenti realizzati nello svolgimento del servizio e ne garantisce il pacifico possesso ed il libero utilizzo da parte del committente.

6.2 Il materiale di cui al precedente art. 6.1 non potrà essere riprodotto in qualsiasi modo e/o utilizzato dal committente per qualsivoglia scopo estraneo all’oggetto ed alle finalità del contratto, né può essere da quest’ultimo ceduto o/o concesso in utilizzo a qualsivoglia titolo a terzi, senza l’espressa autorizzazione della Società.

7. RITARDI, PROROGHE, INTERRUZIONI O SOSPENSIONI IMPUTABILI AL COMMITTENTE

7.1 In caso di ritardi, proroghe, interruzioni o sospensioni nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, imputabili al committente per qualsiasi motivo o causa, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento delle spese sopravvenute sostenute dalla Società, oltre ad ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate nell’esecuzione del servizio.

7.2 Resta in ogni caso inteso che i ritardi, proroghe, le interruzioni o le sospensioni nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, imputabili al committente per qualsiasi motivo o causa, non comporteranno dilazioni dei termini di pagamento del corrispettivo dovuto dal committente in favore della Società.

8. RECESSO DEL COMMITTENTE – CLAUSOLA PENALE

8.1 Successivamente all’inoltro della conferma d’ordine da parte della Società o dal ricevimento della proposta d’ordine sottoscritta per accettazione dal committente ai sensi dell’art. 1.1., il committente potrà recedere dal presente contratto, anche se è iniziata l’esecuzione del servizio, inviando la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, mantenendo indenne la Società dalle spese sino a quel momento sostenute e corrispondendole un importo pari al 30% del corrispettivo dell’ordine a titolo di penale.

9. RECLAMI

9.1 Qualsiasi contestazione e/o reclamo relativo al servizio fornito deve essere comunicato direttamente alla Società, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo labasrl@pec.it da inviarsi entro il termine perentorio di otto (8) giorni dall’ultimazione del servizio o dalla consegna del rapporto di prova al committente.

9.2 Una contestazione ritenuta fondata comporterà semplicemente l’obbligo per la Società di svolgere nuovamente il servizio richiesto, con l’esclusione per il committente di ogni qualsivoglia risarcimento per eventuali danni diretti e/o indiretti

10. RISERVATEZZA

10.1 Ciascuna parte si impegna ad osservare e mantenere la massima riservatezza su tutto quanto verrà a conoscenza in dipendenza, in relazione e comunque in occasione dell’esecuzione del presente contratto.

10.2 Ciascuna parte si obbliga, altresì, a non divulgare, direttamente o indirettamente, sotto qualsivoglia forma, scritta o orale, se non nei limiti necessari per la regolare esecuzione del presente contratto, le informazioni, le conoscenze, le notizie, i dati e le esperienze di cui sia venuta a conoscenza in virtù del presente contratto in quanto destinate a rimanere confidenziali.

10.3 Ciascuna parte si impegna altresì ad adottare le precauzioni e le misure necessarie affinché gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti artt. 10.1 e 10.2 vengano rispettati anche dai propri dipendenti e/o collaboratori.

10.4 Il presente obbligo di riservatezza non impedisce tuttavia di riferire informazioni, dati e notizie ad Autorità Pubbliche, amministrative, giudiziarie e legislative su richiesta specifica di queste ed allorquando le circostanze lo giustifichino.

10.5 L’inosservanza del presente obbligo costituirà inadempimento alle obbligazioni contrattuali, impregiudicati i diritti delle parti di tutelare i rispettivi interessi in sede civile e/o penale.

10.6 Gli obblighi di riservatezza permarranno anche dopo la cessazione per qualunque motivo del presente contratto, sino a quando le informazioni, le conoscenze e le notizie non diverranno di pubblico dominio per causa non imputabile ad una delle parti.

11. CORRISPETTIVO, TERMINE E MODALITA’ DI PAGAMENTO, TASSO DI INTERESSE

11.1 Il corrispettivo della fornitura del servizio nonché i termini e le modalità di pagamento sono quelli indicati nella proposta d’ordine sottoscritta per accettazione dal committente ovvero nella conferma d’ordine inviata dalla Società.

11.2 Il tardivo, parziale o mancato pagamento del corrispettivo o di una rata dello stesso, qualora sia convenuta la rateazione o la dilazione, darà diritto alla Società di pretendere immediatamente la corresponsione dell'importo ancora dovuto.

11.3 Il tardivo, parziale o mancato pagamento del corrispettivo o di una rata dello stesso comporterà, altresì, la decadenza del committente dal beneficio del termine, nonché l’obbligo in capo allo stesso di corrispondere gli interessi moratori calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/02 sulle somme dovute dal giorno successivo ai predetti eventi.

11.4 Qualora il committente non provveda o provveda parzialmente al pagamento del corrispettivo concordato nei termini concordati, la Società potrà in ogni momento sospendere la fornitura del servizio, senza che il committente abbia diritto a chiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno ovvero il pagamento di un indennizzo a qualsivoglia titolo.

11.5 Nel caso in cui l’esecuzione della fornitura venga sospesa dalla Società in base a quanto previsto al precedente 11.4. i termini di consegna si intenderanno prorogati di tanti giorni quanti dura la sospensione stessa.

11.6 La Società ha diritto al risarcimento dei costi e delle spese sostenute per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal committente, salva la prova del maggior danno, ove quest’ultimo non dimostri che il ritardo nei pagamenti non sia a lui imputabile.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 La Società avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, con effetto immediato, senza necessità di preavviso e di preventiva messa in mora, a mezzo di comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, qualora il committente non rispettasse anche uno solo dei termini di pagamento pattuiti di cui al precedente art.10 ovvero non consentisse ai tecnici incaricati di effettuare i sopralluoghi, i campionamenti/prelievi nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

12.2 Il ritardo a valersi della clausola risolutiva espressa avrà valore di mera tolleranza senza alcun effetto sulla validità e sulla operatività della clausola stessa.

12.3 In ogni caso di risoluzione anticipata, fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni patiti, la Società avrà il diritto di pretendere dal committente la corresponsione di un importo pari al 30% del corrispettivo totale della fornitura.

13. FORO ESCLUSIVO

13.1 Ogni controversia nascente o comunque dipendente, direttamente o indirettamente, dalla interpretazione o esecuzione del contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Busto Arsizio, con espressa esclusione di qualsiasi Foro concorrente od alternativo.

14.TRATTAMENTO DATI

14.1 Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 679/2016, la Società informa il committente che il trattamento dei dati personali forniti per l’esecuzione del servizio richiesto sarà effettuato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, precisando che: - I dati forniti verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse derivanti nonché per una efficace gestione dei rapporti ed in particolare per a) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili; b) gestione amministrativa del rapporto; c) adempimento degli obblighi contrattuali; d) gestione degli archivi; e) gestione della corrispondenza; - Il trattamento e la conservazione dei dati sarà effettuato mediante l’ausilio di mezzi e strumenti informatici e/o cartacei, secondo modalità atte a garantirne l’integrità, la sicurezza e la riservatezza; - il mancato conferimento dei dati obbligatori per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali comporterà la mancata esecuzione del contratto e/o prosecuzione del rapporto; - ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, id ati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della Società; - I dati verranno trattati per tutta la durata del contratto e anche successivamente per l’espletamento degli adempimenti di legge; -Il titolare del trattamento dei dati è LABA S.r.l. nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica a Buscate in Via per Cuggiono n.6; - In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 679/2016 nei confronti del titolare del trattamento mediante richiesta scritta tra i quali: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento ove previsto.

 

MOD. CGF

Ediz. 1

Rev. 1

 
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